Libera Professione

La professione di Assistente sociale può essere svolta come attività di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente o autonomo (in forma individuale o associata).

In queste brevi note si intende offrire una panoramica sugli adempimenti relativi all’avvio dell’attività di Assistente sociale in forma individuale, svolta in modo abituale ed autonomo, nonché fornire un quadro sintetico sulla disciplina fiscale ed i regimi applicabili.

L’Assistente sociale che intende svolgere la propria attività in modo abituale ed autonomo ha l’obbligo di richiedere l’apertura della Partita IVA e di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

La professione è esercitata in modo autonomo quando l’attività è svolta nei confronti di diversi committenti, senza vincolo di subordinazione, attraverso una propria organizzazione di mezzi e del lavoro ed in modo abituale quando gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività sono svolti con regolarità e sistematicità. Nel momento in cui i requisiti suddetti vengono a coesistere nasce l’obbligo dell’apertura della Partita IVA.

Si sottolinea che, nel caso di soggetti iscritti in appositi albi, la modalità preferenziale di esercizio della professione è quella in discorso, in quanto proprio l’iscrizione all’albo fa presumere che il soggetto intenda svolgere l’attività in “modo professionale”. Tuttavia, nel caso degli Assistenti sociali che spesso esercitano la propria attività in qualità di dipendenti, detta presunzione richiede maggiori approfondimenti: l’obbligo di apertura della Partita IVA sussiste solo nel caso in cui, compatibilmente con il rapporto di lavoro subordinato, l’Assistente sociale svolga anche collaborazioni che, per il numero, la rilevanza economica e la frequenza, facciano ritenere che stia svolgendo anche una attività libero professionale. Occorre pertanto procedere all’analisi caso per caso.

Come detto, l’Assistente sociale che intende svolgere la professione in modo autonomo ed abituale deve, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività professionale, effettuare specifici adempimenti, ossia:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA;
  • iscriversi alla gestione separata dell’INPS (poiché gli Assistenti sociali sono privi di apposita Cassa di previdenza).

Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono conservati i documenti ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che si intende applicare (regime ordinario o regime forfetario).

Il modello AA9/12 compilato deve essere presentato secondo una delle seguenti modalità:

  • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (c.d. intermediari abilitati).

Gli Assistenti sociali, inoltre, poiché privi di un’autonoma Cassa di previdenza hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata dell’INPS (Legge 335/1995).

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’INPS utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Ente nella sezione modulistica. Nel modello vanno specificati i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta nonché la data di inizio di attività. Per il professionista la sede INPS competente sulla domanda di iscrizione si individua in base all’indirizzo di residenza.

La presentazione del modello può essere effettuata esclusivamente mediante il canale telematico, direttamente dal professionista o per il tramite di intermediari abilitati.

Inoltre si sottolinea che, in generale, i professionisti non sono obbligati ad iscriversi all’INAIL e la sottoscrizione di una assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è una scelta individuale dell’Assistente sociale professionista.

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